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Intermediari del commercio

AGENTE DI COMMERCIO: è agente di commercio il soggetto, persona fisica o società, stabilmente incaricato di promuovere, salvo approvazione della ditta mandante, la conclusione di contratti in una zona preliminarmente definita per conto di una o più ditte preponenti (art. 1742 c.c.).

RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO: è rappresentante di commercio il soggetto, persona fisica o società, stabilmente incaricato di concludere contratti per conto di una o più ditte preponenti in una zona preliminarmente definita. I contratti conclusi si considerano stipulati direttamente tra il cliente e la ditta mandante (art. 1752 c.c.).

SUBAGENTE: è un soggetto, persona fisica o società, legato ad un preponente-agente per mezzo di un contratto di agenzia o di rappresentanza di commercio. In tal casso valgono i requisiti previsti dalle normative vigenti, dal codice civile dagli Accordi Economici Collettivi (A.E.C.).

AGENTE CON DEPOSITO
: è un soggetto che tiene in deposito per conto della ditta mandante i prodotti che verranno consegnati da lui direttamente al cliente. Valgono le norme in materia di deposito per gli obblighi relativi alla custodia dei beni.

AGENTE E RAPPRESENTANTE CHE COMMERCIA IN PROPRIO
: oltre alla promozione e/o conclusione di contratti di vendita il soggetto esercita in proprio il commercio di prodotti della preponente (salvo patto contrario scritto) o di altre ditte non concorrenziali.

AGENTE PER LA TENTATA VENDITA
: è un soggetto che promuove direttamente la vendita di prodotti al cliente con consegna della merce contestuale o successiva utilizzando il proprio automezzo. L’attività è molto diffusa nel settore alimentare. Se il soggetto non è legato da un rapporto di dipendenza, per esso si configurano le caratteristiche del rapporto di agenzia di commercio; valgono i requisiti previsti dalla normative vigenti, dal codice civile e dagli Accordi Economici Collettivi (A.E.C.).
N.B.: è obbligatoria, per svolgere l’attività di agente o rappresentante di commercio, l’iscrizione al Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio (L. 03.05.1985, n. 204; D.M. 21.08.1985)

COMMISSIONARIO: è un soggetto che, dietro mandato, acquista o vende beni per conto del committente e in nome proprio (art. 1731 c.c.). Il commissionario: - non è vincolato da obbligo di esclusiva;
- non ha una zona definita;
- non ha un incarico stabile;
- può concedere dilazioni di pagamento (art. 1732 c.c.).

MEDIATORE: mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di:
- collaborazione;
- dipendenza;
- rappresentanza (art. 1752 c.c.).
Ha diritto a percepire la provvigione da ciascuna delle parti e al rimborso delle spese anche se non si è verificata la conclusione del contratto (art. 1755, 1756 c.c.).

PROPAGANDISTA: è una figura assai frequente nella promozione di prodotti medicinali e editoriali. Se svolge l’attività in regime di autonomia e non è legato da un rapporto di subordinazione il compenso è commisurato agli affari conclusi con il rischio del risultato economico a proprio carico. Potrebbe essere assimilabile alla figura dell’agente di commercio.

PROCACCIATORE DI AFFARI
: non esiste nel codice civile un riferimento normativo specifico relativo a tale figura. Si differenzia dall’agente o rappresentante di commercio in quanto:
- non è vincolato dalla esclusività;
- non ha una zona specifica;
- non ha stabilità di incarico.

VENDITORI DIRETTI
: vi rientrano i soggetti che svolgono azione di vendita con qualifiche differenti, come ad esempio:
- commesso viaggiatore;
- venditore diretto;
- ispettori;
- capi area.
Sono gerarchicamente dipendenti, non hanno rischio di impresa, hanno diritto ad essere rimborsati per le spese sostenute e la loro retribuzione di base non è determinata dai risultati di vendita.

AGENTI DI ASSICURAZIONE
: hanno un loro Albo e una propria disciplina normativa pur essendo applicabili, ai sensi dell’art. 1753 c.c., le disposizioni relative al contratto di agenzia previste dal Capo X del codice civile (art. 1742 e segg.), se non derogate da norme corporative o dagli usi e comunque se compatibili con la natura dell’attività assicurativa.
N.B.: le figure di commissionario, mediatore, propagandista, procacciatore di affari, venditore diretto e agente di assicurazione, non possono iscriversi al Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio. 

PROMOTORE FINANZIARIO
: è stato istituito con la Legge 02 gennaio 1991, n. 1. Successivamente l’evoluzione normativa ha modificato in maniera rilevante l’ambito operativo dei promotori finanziari ed i requisiti per svolgere tale attività. 
L’art. 31 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (che ha apportato varie modifiche alla precedente normativa) stabilisce che è promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l’attività di promozione e di collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari e di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede, legale o secondaria, del soggetto abilitato per il quale opera. L’attività di promotore finanziario deve essere svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto.
Il citato art. 31, co. 4, del D.Lgs. 58/1998 prevede che per poter esercitare l’attività di promotore finanziario occorre iscriversi, dopo aver superato il previsto esame, all’Albo unico nazionale dei promotori finanziari, istituito presso la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa).
Sotto il profilo fiscale l’attività di promotore finanziario è considerata come attività d’impresa e quindi è assoggettata alle norme fiscali che disciplinano il reddito d’impresa. in base a quanto disposto dal Ministero delle Finanze nella risoluzione n. 267/E del 11.11.1995, alla categoria dei promotori finanziari si applicano le stesse regole applicabili agli agenti e rappresentanti di commercio. Per quanto riguarda l’aspetto previdenziale è da evidenziare che da quando è stato istituito l’Albo unico nazionale dei promotori finanziari, gli stessi non devono più iscriversi al Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio ed al relativo ente previdenziale (ENASARCO). Per conseguenza, i promotori finanziari sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata INPS commercianti (e non a quella separata del 10%) finché non viene istituita un’autonoma Cassa di previdenza e assistenza.

 

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fonte quivenditori



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